LE LEGGI ELETTRICHE
       
     
 

La prima legge riferita uni­camente agli impianti ed ai prodotti elettrici fu pubblica­ta nel 1968 (legge 186/68) e intro­dusse 2 concetti fondamentali:
l'obbligo legislativo di risponden­za dei manufatti e degli impianti alla regola dell'arte;
il riconoscimento giuridico del CEI (Comitato elettrotecnico italiano) a redigere le norme tecniche per la definizione dei criteri minimi di rispondenza alla regola dell'arte.
Corre sempre l'obbligo di chiarire che la rispondenza alla normativa è di fatto non obbligatoria, ma in caso contrario rimarrebbe intera­mente a carico del costruttore del materiale elettrico o dell'installato-re dell'impianto la dimostrazione di aver fornito un'opera avente un grado di sicurezza e funzionalità di livello equivalente.
A distanza di 9 anni, l'Italia recepì, con la legge 791/77, la direttiva europea 73/23/Cee nota anche come "direttiva bassa tensione" con la quale si definivano i requisiti minimi di sicurezza dei prodotti elettrici in bassa tensione. Venne introdotto l'obbligo per il costruttore (o per il responsabile della commercializzazione del pro­dotto all'interno della Comunità Europea) di redigere una docu­mentazione tecnica, da custodire per almeno 10 anni dalla data di ultima fabbricazione del prodotto, in grado di dimostrare i criteri di sicurezza adottati in fase di progettazione, fabbricazione e distribuzione dei prodotti ricaden­ti sotto il campo di azione della direttiva stessa. La legge 791/77 gettò le basi per l'apposizione della marcatura Ce di conformità con la relativa dichiarazione definita nell'allegato II comma B come segue:
"La dichiarazione di conformi­tà deve comprendere i seguenti elementi:
nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità:
descrizione del materiale elet­trico;
riferimento alle norme armoniz­zate;
eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;
identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fab-bricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità;
le ultime due cifre dell'anno ini cui è stata apposta la marcatura “CE”.
Si è quindi chiarito che, anche se ai fini della commercializzazione al­l'interno della Comunità Europea, la marcatura CE posta sui prodotti ricadenti sotto la " direttiva bassa tensione" è obbligatoria dal 1° gennaio 1997, tutto il processo che la marcatura CE implica è in capo al costruttore del materiale elettrico dal 1977.

LEGGE 46/90

La legge che veramente rivoluzionò il mercato e la sensibilità dei cittadini e degli operatori del settore della sicurezza dei prodotti e degli impianti elettrici, fu quella del 5 Marzo 1990 nr. 46 che nel prosieguo dell'articolo - per brevità - sarà definita "legge". Questa definì 4 figure per ognu­na delle quali si fissarono speci­fiche responsabilità: il commit­tente, l'impresa installatrice, il progettista ed il verificatore. Per l'effettiva entrata in vigore della legge bisognò, però, attendere il regolamento di attuazione che, a differenza dei 6 mesi previsti, vide la luce nel dicembre del 1991 con la pubblicazione del DPR 447/91
.

REQUISITI MINIMI
Titolo di studio

Anni di lavoro in una ditta
in possesso dei requisiti
tecnico-professionali specifici

Laurea in materia tecnica specifica
0
Diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore impiantistico specifico
1
Titolo o attestato conseguito in scuole professionali con specializzazione relativa al settore impiantistico specifico
2

Altri titoli di studio

3
Tabella 1

Il reassunto di principali regole introdotte:

Il committente:
• si rivolge ad una ditta in posses­so dei requisiti tecnico-professionali validi per l'installazione di impianti elettrici (riferimento all'articolo 1 comma 1 lettera a della legge).

L'impresa installatrice:
deve essere in possesso dei requisititi tecnico-professionali previsti dalla legge;
deve essere regolarmente iscritta al registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese arti­giane;
installa gli impianti elettrici a regola d'arte utilizzando compo­nenti costruiti a regola d'arte;
al termine dei lavori deve rila­sciare la dichiarazione di confor­mità alla regola dell'arte recante numero di partita IVA, numero di iscrizione alla camera di com­mercio, relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati ed il progetto ove previsto. (Il modulo per la definizione della dichiarazione di conformità alla regola dell'arte venne pubblicato con il D.M. 20 Febbraio 1992). Vale la pena spendere due parole in riferimento ai requisiti tecnico-professionali dei quali deve essere in possesso una ditta installatrice per poter operare. Innanzitutto, chiariamo che ricadono sotto il campo di azione della legge gli im-pianti elettrici installati in qualsiasi tipo di edificio ed i seguenti tipi di impianti installati nei soli edifici adibiti ad uso civile (abitazioni):
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche tmosferiche; c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di tratta­mento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente di­stributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione an­tincendio.

Si è volutamente cominciata la numerazione dalla lettera b) per rispettare quella data dalla legge all'articolo 1 comma 1 dove gli impianti elettrici hanno appunto la lettera a). In ragione del livello di istruzione ed esperienza, la Came­ra di Commercio di appartenenza riconosce il possesso dei requisiti tecnico professionali minimi per operare nei vari settori dell'im­piantistica. I requisiti minimi sono definiti nell'art. 3 della legge e riassunti in tabella 1. Come si vede il possesso dei requisiti tecnico-professionali è chiaramente rife­rito all'individuo mentre la legge, quando parla di installazione, si riferisce sempre ad "imprese". Ciò vuol dire che all'interno della ditta installatrice ci dovranno essere sempre un titolare (responsabile legale) ed un individuo in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per poter operare nei vari settori impiantistici (che sarà nominato "responsabile tecnico"). Ovviamente queste due figure possono coincidere in un'unica persona.

 

I LIMITI FISSATI DALL'ARTICOLO 4 DEL DPR 447/91
   Obbligo di progetto
Impianti di utenze domestiche e civili

Superficie lorda superiore a 400 m2;

Presenza di centrale termica avente potenza superiore a 35
kW (circa 30000 kcal/h);

Potenza impegnata superiore ad 1,5 kW, qualora l'unità
immobiliare sia provvista, anche solo parzialmente, di locali
ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o di maggior rischio in caso di incendio.

Impianti di utenze condominiali

Potenza impegnata superiore a 6 kW;

Presenza di centrale termica avente potenza superiore a 35
kW (circa 30000 kcal/h);

Presenza di autorimesse con numero totale di auto superiore a 9.

Impianti per attività produttive, per il commercio, per il terziario e per altri usi

Superficie superiore a 200 m2

Impianto alimentato in media tensione

Potenza impegnata superiore ad 1,5 kW, qualora l'unità
immobiliare sia provvista, anche solo parzialmente, di locali
ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o di maggior rischio in caso di incendio.

Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo aventi
potenza complessiva resa dagli alimentatori superiore
a 1200 VA.

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (in edifici ad uso civile) Edifici con volume superiore a 200 m3 o con altezza superiore a 5 m;
Edifici con volume non superiore a 200 m3 e con altezza anche inferiore a 5m, qualora siano provvisti, anche solo parzialmente, di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o di maggior rischio in caso di incendio
Impianti elettronici in edifici ad uso civile (citofoni, antenne)

Coesistenti con impianti elettrici con obbligo di progetto

Tabella 2

Il progettista:
deve essere regolarmente iscritto all'albo professionale;
redige il progetto per l'installa­zione, la trasformazione e l'am­pliamento degli impianti ove previsto.
La figura del progettista iscrit­to all'albo professionale, diviene obbligatoria solo al di sopra di determinati limiti fissati dall'arti­colo 4 del DPR 447/91 riassunti in tabella 2.

Il verificatore:

Agli organi di vigilanza venne dedicato l'art. 14 della legge, sotto riportato: "Per eseguire i collau­di, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente leg­ge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl) hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'art. 1". All'art. 4 del DPR 392/94 venne poi ribadito che "le verifiche previ­ste dall'art. 14... (sopra riportato) dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità e agibilità rilasciati annualmente". A distanza di 16 anni è triste constatare che l'anello debole della catena si è rivelato il sistema delle verifiche per la sicu­rezza degli impianti elettrici. Un esempio di effettivo miglioramento della situazione sarebbe potuto ar­rivare dal settore degli impianti per l'adduzione del gas dove ai sensi del D. Lgs. 164 del 23 Maggio 2000 "le imprese di distribuzione di gas, in occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di distribuzione... accertano attraverso personale tecnico, che gli stessi impianti sono stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento...". L'impulso, ad un'attuazione di que­sto regolamento, è stato dato con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nr. 40 del 2004 che ha definitivamente introdotto il sistema di accertamento (analisi documentale). Gli effetti benefici di questo sistema non hanno tardato a farsi attendere in termini di mi­glioramento della "cultura" degli operatori del settore.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI LEGGE

Il riordino della normativa di legge riferita agli impianti in effetti è stata pubblicata nel 2001 con il titolo V del DPR 380/01 "Testo unico delle disposizioni legislative e regola­mentari in materia edilizia - Norme per la sicurezza degli impianti". Tra le novità introdotte dal decreto del Ministero delle attività produttive, n condizionale utilizzato è dovuto al fatto che il titolo V, a parte per gli edifici scolastici per i quali è pienamente in vigore dal 1 gennaio 2004, non è mai entrato in vigore a causa di successivi rinvii, l'ultimo dei quali risale alla Legge 12 luglio 2006 - nr. 228 che ne ha prorogato la validità a partire dal 1° gennaio 2007*. Per gli edifici scola­stici invece l'art. 14 del D.Lgs. 355 del dicembre 2003 riportava che "le disposizioni del capo quinto della parte seconda del ... DPR 380/01 (che sarebbe dovuto entrare in vi­gore il 1° gennaio 2004) hanno effet­to a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado". Ulteriori illusioni erano state date al settore con la Legge 239/04 (nota anche come "decreto Marzano") pubblicata sulla gazzetta ufficiale nel Settembre del 2004 intitolata "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia". Nell'artico­lato di questo testo si può leggere, tra l'altro, quanto segue: "Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dei criteri... generali a garanzia della sicurezza degli im-pianti utilizzatori all'interno degli edifici..., il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge..., un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;
b) promozione di un reale siste­ ma di verifica degli impianti di cui alla lettera a) per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in ma­ teria con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza". Non poteva non balzare all'atten­ zione dei lettori che, addirittura un testo legislativo reputasse il siste­ma attuale di verifica non "reale" ed il livello di sicurezza degli attua­ li impianti non "effettivo". Purtrop­po i sei mesi (scaduti nel marzo 2005) sono passati senza novità. Novità che invece sono arrivate nel Dicembre del 2005 con la legge 248, dove, analogamente a quanto av­venuto con il "decreto Marzano", il Ministero delle attività produtti­ve, di concerto con il Ministero dell'ambiente, è stato nuovamente delegato ad emanare uno o più decreti per il riordino delle dispo­sizioni in materia di attività dì in­stallazione degli impianti all'inter­no degli edifici... entro ventiquattro mesi....ossia entro il dicembre 2007.


I TESTI DI LEGGE RIFERITI AGLI IMPIANTI ELETTRICI CON LE NOVITÀ PROCEDURALI DA ESSI APPORTATE
Legge
Mese e Anno
Novità introdotte
Legge 186/68
Marzo 1968

Gli impianti ed i prodotti devono essere costruiti a regola d'arte.

Le norme redatte dal Cei definiscono criteri minimi che assicurino la regola d'arte.
Legge 791/77 recepimento della direttiva europea 73/23/Cee
Ottobre 1977
I prodotti elettrici funzionanti fino a 1000 V c.a. devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza definiti dalle normative tecniche.
Il           costruttore del prodotto o il suo rappresentante all'interno della comunità europea
redige una documentazione tecnica che attesti i criteri adottati in fase di progettazione
e fabbricazione per assicurare i requisiti minimi richiesti dalle normative tecniche.
Il costruttore del prodotto o il suo rappresentante all'interno della Comunità Europea, redige una dichiarazione di conformità del prodotto alle direttive ad esso applicabili.
Dal 1° gennaio 1997 tutti i prodotti ricadenti nei campo di azione della direttiva devono possedere la marcatura CE per poter essere commercializzati all'interno della Comunità Europea
Legge 46/90
Marzo 1990

Gli impianti elettrici devono essere installati da imprese iscritte regolarmente al registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente
una dichiarazione di conformità alla regola dell'arte tramite modulo definito

con DM 20 Febbraio 1992

Al dì sopra dei limiti stabiliti con Dpr 447/91 è obbligatorio il progetto redatto

da un professionista iscritto all'albo professionale.

Dpr 380/01 capo V

Valido solo per gli edifici scolastici
Giugno 2001
Istituzione presso la Camera di Commercio di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'abilitazione all'installazione degli impianti
Tabella 3
Come tutti sappiamo nel frattempo la legislatura è finita, i Ministri delegati sono cambiati... e l'impulso ad avere un "reale" sistema che assicuri impianti e case più sicure rimane in capo agli operatori del settore più attenti al rispetto delle regole vigenti. Regole per le quali non è in vigore alcun "effettivo" sistema di verifica... con buona pace di tutti coloro che investono tempo e denaro in formazione per lavorare a regola d'arte e per ritrovarsi fuori mercato.
(*) Il testo integrale dell'articolo 1 quater della legge 228/2006 recita: "Il termine previsto dall'ar­ticolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e' prorogato fino all'attuazione dell'articolo 11 -quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1" gennaio 2007.
 
 

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